Regolamento Cesiog

Titolo I – Funzionamento generale

Art. 1: Finalità dell’Associazione
Le finalità dell’Associazione sono quelle stabilite dall’art. 2 dello Statuto.
Art. 2: Obbligo dell’associato o partecipante sostenitore
Ogni associato o partecipante sostenitore è tenuto a contribuire alla realizzazione dei fini associativi.
Art. 3: Requisiti dei soci ordinari
Possono diventare soci ordinari dell’Associazione coloro che sono in possesso dei requisiti
di cui all’art.12 dello Statuto.
Art. 4: Domanda di ammissione soci ordinari
Per diventare soci ordinari dell’Associazione deve essere presentata apposita domanda di ammissione ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, secondo il format reperibile sul sito web dell’Associazione.
Art. 5: Condotta dell’associato
Ogni associato è tenuto ad assumere un comportamento irreprensibile per il buon nome e l’immagine dell’Associazione. E’ diritto-dovere di ogni associato partecipare alla vita e alle attività dell’Associazione.
Art. 6: Decadenza o esclusione dei soci
La decadenza o l’esclusione dalla qualità di Socio avviene per i motivi indicati all’art. 14 dello Statuto associativo. L’esclusione può anche avvenire se si lede in qualsivoglia maniera o modalità il prestigio ed il buon nome dell’Associazione, o vengono compiuti atti di disturbo e/o di ostacolo all’attività associativa, anche tramite chat whatsapp o mediante social network.
Art. 7: Organi sociali
Gli organi sociali sono quelli indicati all’art.15 dello Statuto associativo: 1) L’Assemblea dei Soci 2) Il Consiglio Direttivo 3) Il Presidente 4) Il Collegio dei Probiviri 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico, qualora l’assemblea ne ritenga opportuna la nomina 6) Il Comitato tecnico scientifico 7) Il Comitato d’Onore 8) Il Comitato rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori 9) L’Assemblea rappresentativa dei Partecipanti Sostenitori.
Art. 8: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’attività dell’Associazione ai sensi dell’art.19 dello Statuto associativo. I compiti del Consiglio Direttivo sono stabiliti dall’art. 20 dello Statuto. Si decade dal Consiglio Direttivo per: 1) mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificata motivazione scritta 2) dimissioni volontarie 3) inadempimento ai propri compiti o incarichi ricevuti.
Art. 9: Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ad esso sono conferiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e la guida e il coordinamento generale di tutte le attività dell’Associazione. Le competenze del Presidente sono stabilite all’art. 21 dello Statuto associativo.
Art. 10: Referenti regionali e Referenti dipartimentali
I Referenti regionali e i Referenti dipartimentali sono cariche nominate direttamente dal Presidente ai sensi dell’art. 21 n. 4 let. g) e sono tenuti a rispettare gli indirizzi e le indicazioni dettate dal Presidente.
In particolare la funzione del Referente regionale si esplica nei seguenti modi: favorire la diffusione dell’Associazione nella Regione rappresentata; promuovere attività che facilitino la conoscenza reciproca tra i soci presenti sul territorio e lo scambio di esperienze; rilevare ed esaminare le problematiche locali, elaborando proposte per il radicamento dell’Associazione ed il miglior perseguimento dei suoi scopi su quel territorio.
Il Referente regionale svolge altresì un servizio di ricerca e collegamento con i Rappresentanti amministrativi/istituzionali/politici delle realtà locali per creare nuove sinergie al fine di attuare e promuovere gli obiettivi del Cesiog.
Art. 11: Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è previsto dall’art. 23 dello Statuto. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla data di inizio del procedimento, salvo casistiche che richiedano approfondimenti e indagini.
Art. 12: Obblighi e incompatibilità per le cariche associative
I componenti del Consiglio Direttivo, i Referenti Dipartimentali, i Referenti Regionali, i componenti del Comitato tecnico scientifico, il Comitato rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori e qualsiasi delegato nominato dal Presidente ai sensi dell’art. 21 n. 4 let. g), hanno il compito di rappresentare, promuovere e tutelare l’Associazione anche tramite i social network; è fatto divieto per gli stessi soggetti di ricoprire cariche in altre associazioni grafologiche o di educazione del gesto grafico o rieducazione della scrittura o comunque aventi le stesse finalità, nonché di divulgarne e sostenerne le loro iniziative formative.
Art. 13: Volontari
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività, come indicato all’art. 3.3 dello Statuto associativo. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta e per fini solidaristici, svolge attività in favore dell’Associazione mettendo a disposizione tempo e capacità in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; i volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. In merito alle spese sostenute dai volontari, in mancanza di giustificativo così come previsto dall’art.17 comma 4 D. Lgs 117/2017, il rimborso degli stessi potrà avvenire fino al massimo di 10 euro al giorno e 150 euro mensili, previa esibizione di un’autocertificazione da parte del volontario, nell’ambito di attività di collaborazione in attività formative, divulgative, laboratoriali e organizzative, relative ai fini istituzionali del Cesiog. Il Volontario può essere socio, partecipante sostenitore, oppure un soggetto esterno che presta la propria opera volontaria e personale a prescindere dall’acquisizione dello status di “socio”.
Art. 14: Pagamento quota associativa
Il pagamento della quota associativa deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno. In ogni caso, ciascun socio per poter esercitare il diritto di voto in seno agli organi associativi di appartenenza, deve essere in regola con il pagamento della quota associativa relativamente all’anno solare in corso.
Art. 15: Divieto di riproduzione e copia del materiale formativo Cesiog
Qualunque materiale fornito, prodotto o messo a disposizione da Cesiog distribuito in relazione ad eventi formativi, corsi in presenza o online, seminari, eventi, convegni, conferenze, sia esso in forma cartacea, informatica, audiovisiva, o di qualsiasi altro tipo (dispensa, allegato, dvd, biblioteca online) non potrà essere riprodotto, copiato neanche parzialmente, senza la previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 16: Proprietà dei progetti Cesiog
I programmi, le slide e gli approfondimenti relativi ai “Progetti Formatori Cesiog Scuola” sono di esclusiva proprietà del Cesiog. Non sono pertanto consentiti l’uso e la divulgazione a terzi, senza la previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 17: Disciplina delle chat associative
Le chat whatsapp utilizzate dall’Associazione a livello nazionale, regionale ed eventualmente provinciale, sono strumenti di comunicazione interni autorizzati dalla stessa ai fini di servizio; è pertanto vietato l’invio di messaggi, contenuti o foto a persone o soggetti esterni, senza il previo consenso degli interessati e/o dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo e, in casi di urgenza, il Presidente dell’Associazione, qualora ne ravvisino la necessità, possono monitorare le predette chat e richiedere il contenuto delle informazioni presenti; anche il Collegio dei Probiviri, solo ai fini istruttori, può richiedere il contenuto dei messaggi presenti nelle chat associative.

Titolo II – Formazione professionale

Art. 18: Introduzione al Titolo II
1. Il Titolo II del presente Regolamento disciplina l’attività di formazione professionale permanente degli associati al Cesiog, Associazione professionale ai sensi dell’art. 1 della legge 4/2013, a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Le presenti disposizioni regolamentari recepiscono la previsione dell’art. 2 comma 3 della Legge 4/2013 sulla formazione permanente dei propri iscritti.
3. In base all’art. 20.17 dello Statuto il compito di presidiare e valutare periodicamente l’aggiornamento professionale dei soci e la loro formazione permanente, realizzata in forma diretta o indiretta, è demandato al Consiglio Direttivo che può nominare una apposita Commissione per la verifica degli adempimenti formativi e degli standard qualitativi dell’attività professionale.
4. La formazione professionale permanente, qualora sia promossa su iniziativa dei Referenti locali, deve coordinarsi e integrarsi sinergicamente con quella programmata centralmente.
Art. 19: Definizione e modalità di erogazione della formazione professionale permanente
1. La formazione professionale permanente si caratterizza per i seguenti aspetti:
a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze oggetto di esercizio delle attività professionali degli iscritti al Cesiog;
b) è il requisito prescritto dall’art. 9 dello Statuto per essere inseriti nei registri dei soci qualificati;
c) è svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale dei soci di Cesiog e a garanzia dell’adempimento di prassi corrette tra professionisti e fruitori della prestazione professionale, fondata sull’indipendenza di giudizio, su solide basi conoscitive, sul rispetto dei principi di buona fede e di responsabilità del professionista;
2. Le attività formative, come sopra definite, devono avere ad oggetto le discipline inerenti le attività svolte dai professionisti di cui all’art. 4 dello Statuto;
3. La formazione professionale permanente viene erogata da Cesiog nelle seguenti modalità:
– formazione di base erogata online sincrona o asincrona;
– formazione specifica in presenza;
in ogni caso avvalendosi di strutture e mezzi propri o messi a disposizione dagli Associati o da altre parti interessate, o di Volontari o attraverso la collaborazione di altri Enti (Associazioni Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni pubbliche o private).
4. Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, spetta al Comitato tecnico scientifico la predisposizione del Piano di Formazione Nazionale dell’Associazione e si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati. In attesa della costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, le funzioni di tale organo sono svolte dal Consiglio Direttivo (art. 32 dello Statuto).
Art. 20: Modalità di partecipazione all’attività di formazione professionale permanente e relative attestazioni
1. La formazione professionale permanente si realizza mediante le attività formative aventi ad oggetto materie di cui al precedente art. 1 n. 2 e somministrate nelle seguenti forme:
a) partecipazione, in qualità di relatore o uditore, alla formazione di base erogata online da Cesiog, in modalità sincrona o asincrona (1 ora = 1 credito);
b) partecipazione, in qualità di relatore o uditore, alla formazione specifica in presenza erogata da Cesiog (max 4 crediti per ciascun evento, con il limite massimo di 8 crediti annuali);
c) partecipazione, in qualità di relatore o di uditore, ad eventi formativi organizzati da soggetti esterni, quali convegni, seminari, corsi, master, stage ed eventi similari nonché attraverso lo svolgimento di attività di formazione a distanza. Il socio interessato dovrà inviare all’Associazione richiesta di riconoscimento dei crediti formativi (max 4 crediti annuali), che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi;
d) pubblicazione di contributi su riviste specializzate di ampia diffusione o rilevanza, anche on line, nonché sui siti web specializzati (max 2 crediti annuali);
e) pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati (anche dematerializzati) (max 5 crediti annuali);
f) attività di tutoraggio Cesiog (tutor e tutee) (max 5 crediti annuali).
2. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate con le modalità stabilite volta per volta da Cesiog, che avrà la responsabilità della tracciatura dei partecipanti e dei crediti da loro acquisiti.
3. Per ottenere i crediti formativi è obbligatorio partecipare almeno all’80% della durata dell’evento, sia in modalità online sia in presenza.
4. Al termine di ogni evento formativo, ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza recante il numero dei crediti attribuiti.
5. Al termine di ogni triennio, ogni associato dovrà presentare a Cesiog un’autocertificazione relativa ai crediti conseguiti.
6. Il Consiglio Direttivo o la Commissione per la verifica degli adempimenti formativi, procederà al controllo delle autocertificazioni triennali presentate dagli iscritti, con potere di svolgere attività di verifica, anche a campione, e di richiedere documentazione integrativa all’iscritto.
Art. 21: Periodo formativo e attribuzione dei crediti formativi professionali
1. Il periodo di formazione professionale permanente è su base triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio dell’anno di iscrizione, terminano il 31 dicembre di tre anni dopo e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti e per le verifiche di assolvimento degli obblighi.
2. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale permanente.
3. In linea generale un credito formativo equivale ad un’ora di frequenza alla formazione online e in presenza, fatti salvi i limiti massimi di crediti annuali stabiliti dall’art.20 del presente Regolamento.
Art. 22: Obbligo della formazione professionale permanente e impegno minimo
1. Lo svolgimento della formazione professionale permanente è obbligo giuridico e deontologico per gli associati al Cesiog ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 4/2013.
2. Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto ad Cesiog è tenuto ad acquisire 30 crediti formativi professionali per ciascun settore professionale di appartenenza nell’arco di un triennio formativo, con un minimo di 8 crediti annuali per ciascun ambito professionale.
3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 10 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo del punteggio necessario per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire gli 8 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
Art. 23: Principali opportunità formative offerte dal Cesiog
L’iscrizione al Cesiog, oltre alla formazione permanente, offre ai propri associati le seguenti opportunità:
– Qualificarsi come “Formatore Cesiog Scuola”, al fine di promuovere a nome dell’Associazione i Corsi riconosciuti dal MIM sulla prevenzione e recupero delle difficoltà grafomotorie, o in ambito grafologico, presso le scuole di ogni ordine e grado.
– Preparazione all’esame per il conseguimento della Certificazione UNI 11760 relativa alla figura professionale dell’Educatore del gesto grafico, rilasciata da un Ente certificatore.
– Qualificarsi come Tutor Cesiog per accompagnare e supportare gli associati che iniziano l’attività professionale.
– In qualità di tutee avvalersi del Tutor Cesiog.
– Partecipare a Corsi di Grafologia ed Educazione del gesto grafico o Rieducazione della scrittura, organizzati dal Cesiog.
Art. 24: Esoneri dalla formazione professionale permanente
1. Sono esonerati dall’obbligo formativo, gli associati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
– i soci dopo 20 anni di iscrizione all’Associazione;
– i soci docenti universitari.
2. Sono esonerati – a domanda – dall’obbligo formativo, relativamente all’anno di accadimento o di prosecuzione dell’evento, gli associati che si trovino nelle seguenti condizioni:
– gravidanza o nascita di un figlio;
– grave malattia o infortunio o altre documentate particolari condizioni d’impedimento personale.
3. L’obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà – per gli iscritti che ne facciano richiesta – qualora i coniugi o figli versino in stato d’invalidità totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.
4. L’esonero totale o parziale dovuto ad impedimento – in base ai commi 2 e 3 del presente articolo – può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. All’esonero parziale consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.

Ai sensi dell’art. 20 n. 3 dello Statuto associativo, il presente Regolamento, composto da ventiquattro articoli, è entrato in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo, avvenuta in data 08.02.2024.