Statuto

Atto registrato a Fermo in data 24/04/2024 al n. 218 Serie 3, presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Fermo

Art. 1 – DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

1. Si è costituita in data 19.03.2017 nel Comune di FERMO (FM) un’associazione denominata “CENTRO STUDI PER L’ISTITUZIONE DELL’ORDINE PROFESSIONALE DEI GRAFOLOGI” (acronimo Ce.S.I.O.G.), con sede in Fermo, viale Trento, 148.
2. Il Ce.S.I.O.G. è un’associazione professionale nazionale, a carattere scientifico-culturale, rappresentativa delle categorie professionali dei Grafologi, degli Educatori del gesto grafico e Rieducatori della scrittura. Essa è regolata dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
3. Il Ce.S.I.O.G. costituisce, ai sensi e per gli effetti della legge 14.1.2013, n. 4, un’associazione professionale nazionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche.
4. Essendo l’associazione nata per promuovere il riconoscimento giuridico della figura professionale del Grafologo, la scienza grafologica costituisce il punto di riferimento imprescindibile per le categorie professionali previste dal presente statuto.
5. L’associazione è senza scopo di lucro, apartitica e apolitica.
6. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
7. Il presente Statuto garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
8. L’associazione, previa delibera assembleare, può trasferire la sede da ove essa è inizialmente istituita. Il mutamento della sede non comporta variazioni dello Statuto.
9. L’associazione, che riveste carattere nazionale, può articolarsi in sezioni regionali e/o provinciali.

Art. 2 – FINALITÀ

1. L’associazione si propone di rappresentare le categorie professionali dei Grafologi, degli Educatori del gesto grafico e Rieducatori o della scrittura e di svolgere, senza scopo di lucro, attività culturale, di studio e di ricerca, al fine di favorire i seguenti obiettivi:
a) promuovere il riconoscimento e la tutela giuridici della figura del Grafologo professionista sia a livello nazionale che europeo/internazionale, garantendone il decoro, la deontologia e la professionalità.
b) promuovere le figure professionali dell’Educatore del gesto grafico e del Rieducatore della scrittura su base grafologica, anche in conformità alla norma UNI 11760:2019;
c) organizzare e promuovere corsi di formazione grafologica;
d) organizzare e promuovere corsi di educazione del gesto grafico e rieducazione della scrittura;
e) promuovere la cultura della scrittura a mano e il riconoscimento di essa quale patrimonio dell’umanità;
f) promuovere un costante livello di qualificazione professionale del Grafologo, dell’Educatore del gesto grafico e del Rieducatore della scrittura;
g) rappresentare, davanti alle istituzioni, le categorie professionali dei Grafologi, degli Educatori del gesto grafico e dei Rieducatori della scrittura, fornendo ogni collaborazione utile ad elaborare un’organica legislazione in materia;
h) promuovere la formazione professionale permanente dei propri iscritti;
i) promuovere i sistemi di attestazione dei professionisti iscritti previsti dalle leggi vigenti;
j) promuovere i sistemi di certificazione dei professionisti iscritti, stipulando accordi con organismi certificatori accreditati di parte terza;
k) redigere ed aggiornare i registri degli iscritti verificando i requisiti di accesso e le competenze degli associati, nonché monitorare la qualificazione degli stessi secondo i parametri previsti dalla Legge 4/2013, dal D.Lgs 13/2013 e successive modifiche e dal Regolamento associativo;
l) vigilare sulla condotta professionale degli associati, applicando, se del caso, le sanzioni conseguenti l’accertata violazione del codice deontologico;
m) promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, anche attraverso l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti;
n) realizzare e gestire un sito internet dell’associazione che contenga tutti gli elementi informativi utili per gli associati e per gli utenti, secondo i criteri di correttezza, trasparenza e veridicità;
o) promuovere la formazione del personale docente di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti di cui all’allegato n.1 della “Direttiva accreditamento enti di formazione” del MIUR n.170/2016:
– Ambiti trasversali: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; didattica per competenze e competenze trasversali; gli apprendimenti.
– Ambiti specifici: orientamento e dispersione scolastica; bisogni individuali e sociali dello studente; inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale; gestione della classe e problematiche relazionali; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.
2. I suestesi obiettivi trovano la loro massima attuazione e sublimazione nelle finalità istituzionali di:
a) istituire l’Ordine professionale dei Grafologi;
b) istituire la figura del Tecnico Grafologo Rieducatore della scrittura, quale nuova professione sanitaria specializzata nella prevenzione, diagnosi e trattamento riabilitativo del disturbo specifico di scrittura manuale della disgrafia.

Art. 3 – ATTIVITÀ

1. Per raggiungere le predette finalità, di cui all’art.2, l’associazione provvederà, tra l’altro, a:
a) organizzare, coordinare e promuovere iniziative didattiche, formative, culturali e/o scientifiche aventi ad oggetto la Grafologia, l’educazione del gesto grafico e la rieducazione della scrittura;
b) intraprendere iniziative aventi ad oggetto la scrittura manuale e la sua valorizzazione culturale, dirette ad ottenere da enti locali, regionali, nazionali ed internazionali (es. UNESCO), patrocini, candidature o qualsivoglia altro riconoscimento o utilità;
c) istituire scuole grafologiche, scuole di educazione e rieducazione del gesto grafico o della scrittura su base grafologica;
d) promuovere direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di pubblicazioni, ricerche e studi nonché la realizzazione di una biblioteca online;
e) collaborare con scuole grafologiche e con enti e/o professionisti che afferiscono all’ambito della scrittura manuale;
f) promuovere proposte e disegni di legge nonché incontri istituzionali;
g) collaborare con istituti scolastici di ogni ordine e grado ai fini della formazione del personale docente;
h) collaborare con enti universitari italiani e stranieri e con aziende sanitarie;
i) stipulare convenzioni con associazioni, enti ed istituzioni con analoghe finalità;
j) partecipare a bandi o presentazione di proposte nell’ambito di programmi di finanziamento comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali;
k) partecipare ad iniziative promosse dalle Regioni, relativamente agli scopi e finalità statutari; l) promuovere, progettare, organizzare e gestire, anche tramite terzi, percorsi educativi e culturali per bambini, ragazzi e adulti inerenti le tematiche dell’associazione. A titolo esemplificativo potranno essere istituiti centri estivi ed invernali, residenziali e non residenziali, nonché attività laboratoriali di pregrafismo, di educazione del gesto grafico e rieducazione della scrittura, di promozione della scrittura manuale e di divulgazione della disciplina grafologica;
m) ogni altro utile strumento nel totale rispetto delle leggi e dei principi di democrazia che ispirano l’ordinamento giuridico italiano.
2. L’associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività sopra descritte, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
3. L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEI SOCI E RELATIVE SEZIONI

Nell’ambito delle attività sopra rappresentate, gli associati appartengono ai seguenti profili professionali, rispetto ai quali verranno istituite le sezioni di seguito elencate:
1. Sezione A, relativa alla figura professionale del GRAFOLOGO, suddivisa in tre settori:
A.1) GRAFOLOGO specializzato in GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA o FORENSE, quale figura professionale che espleta abitualmente prestazioni consistenti nella identificazione della paternità di una scrittura, ovvero in altre prestazioni d’opera prevalentemente intellettuali inerenti le scritture, la grafia ed il gesto grafico nelle vesti di periti o consulenti tecnici d’ufficio o di parte in procedimenti e processi giudiziari. Tale figura è inclusiva delle categoria dei Grafologi forensi con specializzazioni in “analisi e comparazione della grafia”, “firma grafometrica” e “grafologia dell’età evolutiva”, di cui al D.M. 4 agosto 2023 n.109.
A.2) GRAFOLOGO specializzato in GRAFOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA, quale figura professionale che studia ed esamina l’attività grafica del bambino e dell’adolescente, nella sua evoluzione dallo scarabocchio alla scrittura, in rapporto alle modificazioni e cambiamenti che si verificano nel processo di crescita personale. Tale attività afferisce agli ambiti familiare, scolastico, culturale, dell’apprendimento, dell’orientamento, della prevenzione, dell’individuazione delle potenzialità e delle risorse come pure dei segnali di disagio e difficoltà, in un’ottica di promozione e tutela della salute intesa come benessere integrale della persona. Tale figura rientra anche nella categoria dei Grafologi forensi con specializzazione in “grafologia dell’età evolutiva”, di cui al D.M. 4 agosto 2023 n.109.
A.3) GRAFOLOGO specializzato in EDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO E/O RIEDUCAZIONE DELLA SCRITTURA, quale figura professionale specialistica dotata di competenze professionali grafologiche che esamina e rileva in modo dettagliato i vari indici che concorrono a formare la scrittura individuale nonché tutti quegli aspetti grafomotori coinvolti nell’acquisizione, nell’esecuzione del movimento scrittorio e nella sua personalizzazione e che utilizza tecniche di educazione e rieducazione della scrittura, operando – anche in conformità alla norma UNI 11760:2019 – nell’ambito didattico-pedagogico per favorire, sostenere, integrare e rieducare i processi di apprendimento dell’espressione del gesto grafico e della scrittura manuale, promovendo la conquista di un movimento grafico fluido, funzionale e adeguato ai ritmi personali.
A.4)GRAFOLOGO che opera nell’ambito della GRAFOLOGIA GENERALE, che, non rientrando specificamente nei precitati ambiti, esercita l’attività libero-professionale di grafologo, consistente nella identificazione dei tratti distintivi di una scrittura o in altre prestazioni d’opera inerenti lo studio delle scritture, della grafia e del gesto grafico, al fine di analizzare le caratteristiche della persona scrivente, delle sue attitudini e potenzialità. Tale figura professionale opera anche negli ambiti della consulenza per l’orientamento scolastico, professionale e familiare.
2. Sezione B, relativa alle figure professionali dell’EDUCATORE DEL GESTO GRAFICO E RIEDUCATORE DELLA SCRITTURA, quali figure professionali i cui requisiti sono definiti anche dalla norma UNI 11760:2019, che operano nell’ambito didattico-pedagogico per favorire, sostenere, integrare e rieducare i processi di apprendimento dell’espressione del gesto grafico e della scrittura manuale, promovendo la conquista di un movimento grafico fluido, funzionale e adeguato ai ritmi personali. Le figure professionali dell’Educatore del gesto grafico e del Rieducatore della scrittura, dovranno seguire una specifica formazione grafologica in base agli articoli 1 comma 4, e 2 comma 1 lettera b).

Art. 5 – ASSOCIATI

1. Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi previa domanda scritta ed in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa entro la data definita dal Consiglio Direttivo, che approvano e rispettano lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi dell’associazione.
2. Gli aspiranti associati dovranno indirizzare al Presidente una domanda di ammissione. L’ammissione dell’aspirante associato dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo dovrà motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi potrà, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. Ogni associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, ha diritto di voto.
5. E’ esclusa la temporaneità della vita associativa.

Art. 6 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere degli organi associativi.
2. I soci (o associati) si suddividono in:
a) Fondatori.
b) Ordinari.
c) Qualificati
d) Certificati.

Art. 7 – SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento della quota annuale.

Art. 8 – SOCI ORDINARI

1. Sono soci ordinari i professionisti di cui all’art. 4, in possesso dei titoli di ammissione di cui all’art.12.
2. Possono, inoltre, essere ammessi a soci ordinari coloro i quali stanno conseguendo i titoli di cui all’art. 12, o non hanno assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento per rientrare nella categoria dei soci qualificati di cui all’art. 9.
3. L’ammissione in qualità di soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di apposita documentazione idonea ad attestare quanto prescritto dall’art. 12.
4. Qualora un socio ordinario consegua i requisiti di socio qualificato potrà chiedere al Consiglio Direttivo di essere inserito nella relativa tipologia. Il Consiglio Direttivo, verificati i requisiti, provvederà entro i 15 giorni successivi a deliberare in merito alla richiesta.
5. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento della quota annuale.
6. I soci ordinari sono inseriti in uno dei registri interni di cui all’art. 11 adottati dall’associazione per le attività professionali.

Art. 9 – SOCI QUALIFICATI

Sono soci qualificati gli associati in regola con gli adempimenti formativi previsti dal Regolamento e che abbiano ricevuto dall’associazione l’attestazione prevista dall’art.7 della legge 14 gennaio 2013, n.4. Tale qualifica deve essere verificata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di apposita documentazione idonea ad attestare quanto richiesto. Sono inseriti in uno dei registri interni di cui all’ art. 11 adottati dall’associazione per le attività professionali prese a riferimento. I soci qualificati hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento della quota annuale.

Art. 10 – SOCI CERTIFICATI

Sono soci certificati gli associati in possesso di una certificazione delle competenze, rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato. Tale qualifica deve essere verificata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di apposita documentazione idonea ad attestare quanto richiesto. I soci certificati sono inseriti in uno dei registri interni di cui all’art. 11 adottati dall’associazione. Sono tenuti al versamento della quota annuale ed hanno diritto di voto.

Art. 11 – REGISTRI INTERNI

I registri interni ove sono iscritti i soci ordinari, qualificati e certificati, attestano il possesso dei requisiti di conoscenze e competenze previste in relazione al profilo professionale a cui i singoli registri fanno riferimento. Il Consiglio Direttivo, avrà cura di aggiornare, annualmente, l’elenco dei registri.

Art. 12 – REQUISITI DI ACCESSO DEI SOCI

Per divenire soci ordinari dell’associazione bisognerà documentare le qualifiche professionali di cui al precedente art. 4, allegando il proprio curriculum vitae atto alla valutazione dei seguenti requisiti di accesso.
1) Il candidato a socio ordinario in qualità di GRAFOLOGO, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) Laurea/Diploma/Master/Corso Universitario in Grafologia rilasciata/o da Enti Universitari;
b) Attestato/Diploma di Grafologo rilasciato da Scuole, Istituti o Enti di Formazione accreditati dalle Associazioni Grafologiche maggiormente rappresentative.
c) Corsi di formazione professionale in materia grafologica organizzati da Istituzioni pubbliche o private.
2) Il candidato a socio ordinario in qualità di EDUCATORE DEL GESTO GRAFICO E/O RIEDUCATORE DELLA SCRITTURA, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) Master/Corso universitario, rilasciato da Enti Universitari nelle seguenti discipline: Educazione del gesto grafico e/o Rieducazione della scrittura;
b) Attestato di Educatore del Gesto Grafico e/o Rieducatore della scrittura della durata di almeno un anno, rilasciato dalle Associazioni Grafologiche maggiormente rappresentative;
c) Corsi di formazione professionale in materia di educazione del gesto grafico e/o rieducazione della scrittura, organizzati da Istituzioni pubbliche o private.
d) Certificazione UNI 11760:2019 in “Educatore del gesto grafico”.

Art. 13 – DOVERI DEI SOCI

Ogni socio è tenuto:
– all’accettazione ed al rispetto dello Statuto Associativo, del Regolamento e del Codice Deontologico;
– all’osservanza delle decisioni dell’assemblea e delle delibere degli organi sociali.
– ad evitare qualsiasi comportamento che possa arrecare danno all’associazione e alla sua immagine;
– al pagamento della quota associativa annua;
– a difendere il buon nome dell’associazione.
Ogni infrazione al presente articolo sarà accertata dal Collegio dei Probiviri anche su richiesta del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. La qualifica di socio viene a decadere per recesso, per decadenza o esclusione.
2. Il recesso del rapporto associativo avviene per volontà espressa dal socio, attraverso comunicazione in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. La decadenza avviene per i seguenti motivi:
a) in caso di decesso del socio;
b) per morosità;
c) per il venir meno dei requisiti richiesti per l’adesione.
Il Consiglio Direttivo delibera, motivandola, la decadenza dalla qualità di associato per morosità se l’associato stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso entro la data definita dal Consiglio Direttivo, e neppure nell’ulteriore termine fissato con apposito avviso di pagamento.
4. L’esclusione avviene per i seguenti motivi:
a) per mancato rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, accertato con provvedimento del Collegio dei Probiviri, con delibera del Consiglio Direttivo che deve essere ratificata dall’Assemblea;
b) per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 del c.c.

Art. 15 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione è costituita dai seguenti organi:
a) L’Assemblea dei Soci.
b) Il Consiglio Direttivo.
c) Il Presidente.
d) Il Collegio dei Probiviri.
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico, qualora l’assemblea ne ritenga opportuna la nomina.
f) Il Comitato Tecnico Scientifico.
g) Il Comitato d’Onore.
h) Il Comitato rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori.
i) L’Assemblea rappresentativa dei Partecipanti sostenitori.

Art. 16 – COMPENSI DELLE CARICHE STATUTARIE

1. Tutte le cariche statutarie sono gratuite.
2. Al Presidente può essere corrisposto un compenso, previa delibera del Consiglio Direttivo.
3. Ai componenti degli organi sociali possono essere riconosciuti con delibera del Consiglio Direttivo, rimborsi per spese regolarmente documentate.

Art. 17 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
2. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, ordinari, qualificati e certificati in regola con il versamento delle quote associative nonché dal Comitato rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori; è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci e, tutte le volte che occorra, in Assemblea Generale Straordinaria. Possono altresì partecipare all’Assemblea dei soci i componenti del Comitato d’Onore, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.
3. L’Assemblea può essere convocata anche su delibera del Consiglio Direttivo o su domanda firmata da almeno un terzo degli associati.
4. La convocazione viene fatta mediante avviso inviato a mezzo mail (all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della richiesta di iscrizione) o applicativi di messaggistica, da inviare agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’assemblea.
5. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
6. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.
7. L’Assemblea può essere straordinaria o ordinaria.
8. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno almeno tre ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
9. Le modalità di convocazione dell’Assemblea straordinaria sono le medesime di quella ordinaria.
10. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti l’elezione delle cariche sociali o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
11. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.
12. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio conferendo ad esso una delega.
13. Nelle votazioni palesi dell’Assemblea degli associati, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente.
14. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore.
15. L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
a) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 18 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
b) approva la relazione del Presidente;
c) approva il bilancio consuntivo e, quando previsto, il bilancio preventivo;
d) approva il programma dell’associazione;
e) ratifica il Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
f) ratifica le esclusioni dei soci;
g) nomina il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico, proposti dal Consiglio Direttivo;
h) ratifica il Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo;
2. L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
a) approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza della maggioranza degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale dell’associazione con la presenza della maggioranza degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri compreso tra 4 (quattro) e 7 (sette), di cui due scelti tra i soci fondatori allo scopo di garantire la continuità attuativa dei principi ispiratori, pur assicurando il ricambio dei membri.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea, restano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi, fatto salvo lo status dei soci fondatori.
3. Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che certifichino – sotto la propria responsabilità penale – di non aver riportato condanne penali, salvo sia intervenuta la loro riabilitazione e, che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente; vengono eletti anche il Tesoriere e il Segretario; il Tesoriere e il Segretario possono non essere membri del Consiglio Direttivo.
5. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente che ne stabilisce anche l’ordine del giorno o richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
6. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti è decisivo il voto del Presidente.
7. I membri del Consiglio Direttivo, ivi comprese tutte le cariche, che non partecipino, senza giustificata motivazione scritta, ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive nel corso di un anno solare, decadono automaticamente.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica o tramite strumenti di comunicazione a distanza, periodicamente e comunque non meno di 3 (tre) volte nel corso di un anno solare.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
1. elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci secondo le modalità previste dal presente statuto;
2. propone la nomina del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico, i cui membri possono essere scelti anche tra soggetti terzi all’associazione;
3. elabora e approva il Regolamento e il Codice Deontologico;
4. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
5. propone all’Assemblea le eventuali modifiche statutarie;
6. delibera l’ammontare della quota sociale di iscrizione annuale e stabilisce il termine di rinnovo di essa;
7. redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
8. nomina il Comitato Tecnico Scientifico;
9. delibera l’ammissione dei nuovi soci ordinari, dei soci qualificati e dei soci certificati, previo esame dei requisiti previsti dallo statuto e dal Regolamento;
10. delibera in merito alla decadenza dei soci, e previo accertamento del Collegio dei probiviri, delibera in merito alla sanzioni disciplinari;
11. delibera sulla riammissione dei soci decaduti ai sensi dell’art.14 comma 3 lett. b) e c);
12. delibera l’eventuale costituzione delle sezioni o coordinamenti regionali, provinciali, territoriali ed estere benché prive di autonomia finanziaria ed esecutiva;
13. scioglie o commissaria le sezioni o coordinamenti regionali, provinciali, territoriali ed estere che operino in contrasto o disaccordo con le finalità, le direttive e la linea politica dell’associazione o che di fatto non operino più da anni;
14. accorda eventuali contributi straordinari alle sezioni o ai coordinamenti che ne facciano motivata richiesta;
15. approva il Piano di Formazione Nazionale dell’associazione predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico;
16. definisce gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che ciascun iscritto è tenuto a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione.
17. verifica l’adempimento degli obblighi formativi da parte di ciascun associato ai fini del rilascio dell’Attestato di qualità dei servizi professionali ai sensi della legge n.4/2013. E’ facoltà del Consiglio direttivo nominare una apposita Commissione per la verifica degli adempimenti formativi e degli standard qualitativi dell’attività professionale.
18. delibera su tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale straordinaria;
19. delibera sulle proposte di nomina, istituzione e conferimento delle cariche onorifiche;
20. delibera in caso di urgenza e necessità, anche su argomenti riservati all’Assemblea salvo a sottoporre alla stessa per la ratifica le relative deliberazioni alla sua prima riunione;
21. recepisce le istanze del Comitato d’Onore e del Comitato dei Partecipanti Sostenitori e li consulta ogni qual volta lo ritiene opportuno.

Art. 21 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
2. Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo. Risulta eletto l’associato che al primo scrutinio ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi (metà più uno dei votanti); in difetto, si procede al ballottaggio fra i due associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto quello che fra i due avrà più voti.
3. Al Presidente sono conferiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e la guida e il coordinamento generale di tutte le attività dell’associazione, in coerenza con lo Statuto.
4. Il Presidente ha le seguenti competenze:
a. la firma e la rappresentanza dell’associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio;
b. vigila e verifica sul corretto e regolare funzionamento dell’associazione;
c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di cui stabilisce l’ordine del giorno secondo le modalità stabilite nel Regolamento da emanare e di cui firma le delibere;
d. compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari, con enti pubblici e privati, e accetta lasciti, donazioni e sovvenzioni previa regolare delibera degli organi competenti;
e. assume i provvedimenti d’urgenza relativi all’esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica degli organi associativi competenti;
f. nomina uno o più Vicepresidenti;
g. nomina i Referenti regionali e dipartimentali preposti alle varie attività dell’associazione, può nominare un Segretario politico, affidandogli funzioni di carattere politico; può nominare altresì un pool di esperti (associati e non) costituenti un Comitato preposto ad attività di consulenza finalizzata alla elaborazione di proposte legislative, per il tempo che riterrà opportuno e, comunque, finché rivestirà la sua carica di Presidente.
h. rilascia ad ogni associato l’Attestato di qualità dei servizi professionali ai sensi della legge n.4/2013, previa verifica dei requisiti da parte del Consiglio Direttivo.
i. in caso di assenza e con sua delega, o in caso di impedimento, la rappresentanza dell’associazione va al Vicepresidente; nel caso siano nominati più Vicepresidenti o mancando questi, la supplenza spetta al Vicepresidente più anziano o consigliere più anziano secondo l’età.
5) Il Vicepresidente ha le seguenti competenze:
a. coadiuva il Presidente nell’espletamento dei compiti attribuitigli;
b. sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni;
c. svolge le attribuzioni delegategli dal Presidente.

Art. 22 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti nominati dal Consiglio Direttivo dell’associazione e durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge al proprio interno il Presidente.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico predispone il Piano di Formazione Nazionale dell’associazione e si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati.

Art. 23 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna; esso è composto da tre membri anche estranei all’associazione proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea; esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, eletto dal Collegio, provvede alla convocazione del medesimo.
2. Il Presidente dell’associazione deve, regolarmente e tempestivamente, essere informato dei procedimenti e decisioni del Collegio dei Probiviri, da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri.
3. Il Collegio dei Probiviri si riunisce e delibera in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio dagli Associati, dal Consiglio Direttivo, dal Comitato rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti Sostenitori e relative, ad esempio, ai contrasti insorti tra gli associati, i partecipanti sostenitori e gli organi dell’associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto delle norme statutarie, del Codice Deontologico, del Regolamento, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
5. L’accertamento della responsabilità disciplinare è di competenza del Collegio dei Probiviri. L’irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative sono di competenza del Consiglio Direttivo, che verranno comunicate per iscritto all’interessato (anche via mail o pec) e al referente/presidente della sezione regionale e provinciale se costituite.

Art. 24 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico, qualora l’Assemblea ritenga opportuno nominarlo, è composto da tre membri anche estranei all’associazione proposti dal Consiglio Direttivo; esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del C.D. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dal Collegio, provvede alla convocazione del medesimo.
2. I Revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell’associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico finanziario dell’associazione.

Art. 25 – IL COMITATO D’ONORE

1. Il Comitato d’Onore è l’organo onorifico dell’associazione composto da personalità di prestigio a cui è stata riconosciuta una particolare benemerenza in ambito culturale e/o professionale. Tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. I componenti del Comitato d’Onore non versano la quota sociale annuale e non hanno diritto di voto.
2. Il Comitato d’Onore svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio del Direttivo.
3. I componenti del Comitato d’Onore hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei soci.

Art. 26 – PARTECIPANTI SOSTENITORI

1. Allo scopo di perseguire le finalità istituzionali di cui all’art. 2 aventi una particolare rilevanza nazionale ed internazionale, fanno parte dell’associazione anche i Partecipanti Sostenitori con il compito di promuovere un funzionale collegamento con gli enti istituzionali, culturali e scolastici.
2. Sono ammessi con la qualifica di Partecipanti Sostenitori dell’associazione, i soggetti (persone fisiche, anche minori di età, persone giuridiche) che non hanno i requisiti di cui all’art. 12 ma condividono gli scopi statutari e contribuiscono a vario titolo al perseguimento delle finalità associative.
3. I Partecipanti Sostenitori sono ammessi previa domanda di adesione all’Associazione e nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Partecipante Sostenitore ha durata annuale.
4. I Partecipanti Sostenitori, attraverso il Comitato Rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori, godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri derivanti dalle delibere degli organi associativi. Ogni controversia relativa ai diritti e ai doveri dei Partecipanti Sostenitori sarà accertata dal Collegio dei Probiviri anche su richiesta del Consiglio Direttivo.
5. I Partecipanti Sostenitori possono aderire a specifici progetti, laboratori, corsi ed eventi formativi nell’ambito delle attività istituzionali dell’associazione.
6. I Partecipanti Sostenitori vengono inseriti in un apposito elenco aggiornato annualmente, distinto dai registri interni dei soci fondatori, ordinari, qualificati e certificati di cui all’art.11.
7. Tutti i Partecipanti Sostenitori compongono l’Assemblea rappresentativa dei Partecipanti Sostenitori, la quale costituisce un organo associativo. I Partecipanti Sostenitori minori di età, in seno all’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori, sono rappresentati da un genitore o da chi ne fa le veci.
8. L’assemblea dei Partecipanti Sostenitori ha una funzione propositiva e non deliberativa sulle materie pertinenti lo statuto sociale; inoltre, elegge il Comitato rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori di cui all’art.27.
9. Spetta al Presidente dell’associazione la convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori, almeno una volta all’anno.
10. Le modalità di convocazione e di votazione dell’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori seguono quelle delle Assemblee dei soci di cui all’art. 17.

Art. 27 – IL COMITATO RAPPRESENTATIVO DEI PARTECIPANTI SOSTENITORI

1. Il Comitato rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori è un organo dell’Associazione rappresentativo dell’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori, svolge una funzione consultiva del Consiglio Direttivo e rappresentativa nell’ambito dell’Assemblea degli Associati.
2. Il Comitato rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori è composto da n. 3 membri (maggiori di età) eletti dall’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili; tra i componenti del Comitato verrà eletto un Rappresentante dei Partecipanti Sostenitori.
3. Il Comitato rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori recepisce le istanze che provengono dall’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e le rappresenta al Consiglio Direttivo tramite il Rappresentante dei Partecipanti Sostenitori.
4. Al fine di garantire una paritaria rappresentatività dei Partecipanti Sostenitori in seno all’Assemblea dei soci, il Comitato Rappresentativo dei Partecipanti Sostenitori partecipa all’Assemblea dei soci con facoltà di intervento e diritto di voto.
5. Nell’ipotesi in cui il numero dei Partecipanti Sostenitori fosse pari o inferiore a tre membri, ciascuno di essi partecipa di diritto all’Assemblea dei soci, con facoltà di intervento e diritto di voto, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Comitato rappresentativo.

Art. 28 – SEDI TERRITORIALI

1. L’associazione potrà costituire unità territoriali regionali, provinciali, e/o rappresentanze in ambito internazionale, aventi le medesime finalità associative.
2. Ogni unità territoriale potrà realizzare, livello locale, attività autonoma a carattere culturale e/o scientifico, convegnistica, purché nel rispetto degli scopi statutari. Le Iniziative a carattere culturale, scientifico ad interesse nazionale od internazionale devono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio Direttivo.
3. In ogni caso, le unità territoriali devono comunicare preventivamente al Presidente nazionale ogni loro iniziativa.
4. I soci dell’associazione presenti nelle unità territoriali devono essere in regola con il versamento delle quote associative.
5. Ogni unità territoriale dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
2. I proventi con i quali l’associazione provvede alla propria attività sono:
a) le quote sociali;
b) gli eventuali contributi privati e pubblici non vietati dalla legge;
c) le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo delle entrate come sopra denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Le quote sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
5. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 30 – BILANCIO

1. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei soci.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea dei soci con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
3. L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 (trenta) giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Per particolari motivi deliberati dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo può essere deliberato entro il 30 settembre.
4. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede nazionale dell’associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. La predisposizione del bilancio preventivo è prevista quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno ovvero qualora lo stesso sia richiesto da un numero di soci pari almeno a 10 (dieci). Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea dei soci ordinaria con voto palese. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede nazionale dell’associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
6. Gli eventuali utili dell’associazione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere ripartiti anche indirettamente e devono essere interamente reinvestiti nell’associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale.

Art. 31 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia nonché in eventuali regolamenti interni.

Art. 32 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In attesa della costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (art.24), le funzioni di tale organo sono svolte dal Consiglio Direttivo. 2. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad approvare in via straordinaria tutte le modifiche statutarie che dovessero essere necessarie all’ iscrizione all’elenco di cui all’art.2, c.7 della L.14 gennaio 2013 n.4. Tali modifiche entrano immediatamente in vigore e devono essere ratificate nella prima riunione utile all’Assemblea dei soci.