STATUTO DEL CENTRO STUDI Ce.S.I.O.G.
(Modificato ed approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria del 26 ottobre 2017)

COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 – E’ costituita nel Comune di FERMO un’associazione professionale e culturale, senza fini di lucro, denominata “CENTRO STUDI PER L’ISTITUZIONE DELL’ORDINE PROFESSIONALE DEI GRAFOLOGI” (acronimo Ce.S.I.O.G.), con sede in Fermo, viale Trento, 148.
L’Associazione è retta dalle norme vigenti e da quelle del presente statuto.
ART. 2 – L’associazione si propone di rappresentare la categoria professionale dei Grafologi e di svolgere attività politico-culturale, di studio e ricerca finalizzata a favorire e promuovere i seguenti obiettivi:
a) istituire l’Ordine professionale dei Grafologi;
b) istituire la figura del Tecnico Grafologo Rieducatore della scrittura, quale nuova professione sanitaria specializzata nella prevenzione, diagnosi e trattamento riabilitativo del disturbo specifico di scrittura manuale della disgrafia;
c) promuovere il riconoscimento e la tutela della figura del Grafologo professionista sia a livello nazionale che europeo/internazionale, garantendone il decoro, la deontologia e la professionalità.
Tali scopi potranno essere realizzati mediante: la promozione di proposte e disegni di legge, convegni di studio, workshops, seminari, corsi, eventi formativi, istituzione di scuole e ogni altro utile strumento, incontri istituzionali e promozione di pubblicazioni, nel totale rispetto delle leggi e dei principi di democrazia che ispirano l’ordinamento giuridico italiano.
d) promuovere la cultura della scrittura a mano ed il riconoscimento di essa quale patrimonio dell’umanità.

Tali scopi potranno essere realizzati mediante: la promozione di proposte e disegni di legge, progetti di integrazione culturale tesi alla valorizzazione della scrittura a mano, convegni di studio, workshops, seminari, corsi, eventi formativi, istituzione di scuole, la collaborazione con altre associazioni e scuole grafologiche, con istituti scolastici di ogni ordine e grado, con le istituzioni universitarie, con le aziende sanitarie, incontri istituzionali, promozione di pubblicazioni e ogni altro utile strumento; ciò nel totale rispetto delle leggi e dei principi di democrazia che ispirano l’ordinamento giuridico italiano.

FINANZIAMENTO
ART. 3 – I proventi con i quali l’associazione provvede alla propria attività sono:
a) le quote sociali;
b) gli eventuali contributi privati e pubblici non vietati dalla legge.

ASSOCIATI
ART. 4 – Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi previa domanda.
Gli aspiranti associati dovranno indirizzare al Presidente una domanda di ammissione. L’ammissione dell’aspirante associato dovrà essere approvata dal Direttivo con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.
ART. 5 – Gli associati:
a) partecipano alle Assemblee Generali dell’associazione con diritto di discussione e voto;
b) eleggono il Presidente e sono nominabili dal medesimo alle cariche sociali.
ART. 6 – La qualità di associato si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di accertata morosità o indegnità.
Il Direttivo dichiara l’associato escluso per morosità se l’associato stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso entro il 30 giugno dell’anno medesimo o nel termine fissato con apposito atto di messa in mora.
Gli associati esclusi per morosità, per iscriversi all’Associazione, dovranno presentare nuova domanda.
Sulla esclusione per indegnità decide l’Assemblea degli associati con voto segreto sulla base di proposta motivata dal Direttivo.

ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
ART. 7 – Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale degli associati;
b) il Presidente;
c) il Direttivo.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 8 – Gli associati sono convocati dal Presidente almeno una volta all’anno, in Assemblea Generale Ordinaria e, tutte le volte che occorra, in Assemblea Generale Straordinaria.
L’Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo degli associati o su delibera del Direttivo.
Per poter partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale, l’associato dovrà aver versato la quota sociale per l’anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea stessa.
Perché l’Assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, almeno tre ore dopo, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
ART. 9 – La convocazione viene fatta mediante avviso inviato a mezzo email (all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della richiesta di iscrizione) almeno 10 giorni prima della convocazione.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione degli argomenti da trattarsi o l’ordine dei lavori.
ART. 10 – L’Assemblea elegge con votazione segreta il Presidente, scegliendolo fra gli associati; delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulle modifiche da apportare allo Statuto, sull’esclusione per indegnità degli associati e su ogni altra proposta del Presidente e del Direttivo.
Ciascun associato ha diritto nell’Assemblea ad un voto. E’ ammessa la delega. Il delegato non può ricevere più di una delega per ciascuna assemblea.
Nelle votazioni palesi dell’Assemblea degli associati, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente.

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO, TESORIERE, SEGRETARIO POLITICO, REFERENTI REGIONALI, COMITATO SCIENTIFICO
ART. 11 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale degli associati. Risulta eletto l’associato che al primo scrutinio ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi (metà più uno dei votanti); in difetto, si procede al ballottaggio fra i due associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto quello che fra i due avrà più voti. La prima elezione del Presidente avverrà in occasione della quinta indizione dell’Assemblea degli associati e comunque non prima del termine di cinque anni decorrente dalla costituzione dell’associazione. Il Presidente può nominare uno o più Vicepresidenti. Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi o in giudizio e ne determina la linea politico-culturale, sentito il Direttivo. Convoca il Direttivo e lo presiede; presiede inoltre l’Assemblea ed è assistito da un segretario amministrativo, che nomina scegliendolo fra gli associati. Può nominare un Tesoriere. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, nel caso siano nominati più Vicepresidenti o mancando questi, la supplenza spetta al Vicepresidente più anziano o consigliere più anziano secondo l’età. Il Presidente dura in carica tre anni, salvo il primo mandato presidenziale di cui all’atto costitutivo, che ha durata quinquennale. Il Presidente potrà nominare un Segretario Politico, affidandogli funzioni di carattere politico, Referenti regionali preposti alle varie attività dell’associazione, nonché un pool di esperti (associati e non), costituenti un Comitato Scientifico, preposto ad attività di consulenza finalizzata alla elaborazione di proposte legislative, per il tempo che riterrà opportuno e, comunque, finché rivestirà la sua carica di presidente.
ART. 12 – Il Segretario Amministrativo assiste il Direttivo e l’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

DIRETTIVO
ART. 13 – L’Associazione è amministrata da un Direttivo composto da un numero di membri variabile. I membri del Direttivo sono nominati dal Presidente che può sostituirli. Cessano dalla carica per sostituzione da parte del Presidente. Tutte le funzioni dei membri del Direttivo sono gratuite.
ART. 14 – Il Direttivo è organo deliberativo e gli è demandato di provvedere alla formulazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull’attività svolta.
Inoltre, il Direttivo esamina e delibera sulla misura delle quote sociali, su qualsiasi altra proposta formulata, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all’Assemblea degli associati. In caso di assoluta necessità ed urgenza, il Direttivo può deliberare anche su argomenti riservati all’Assemblea salvo a sottoporre alla stessa per la ratifica le relative deliberazioni alla sua prima riunione.
ART. 15 – Il Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
ART. 16 – Il Direttivo può essere convocato anche su domanda firmata da almeno due suoi membri per specificati motivi. La convocazione potrà essere fatta con ogni mezzo, anche telefonico.
ART. 17 – Per la validità delle riunioni del Direttivo occorre la metà più uno dei consiglieri e il Presidente.
Sono possibili riunioni svolte per via telematica.
Nelle votazioni, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente.

LIBRI E REGISTRI
ART. 18 – L’Associazione potrà, se ritenuto necessario, istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:
a) il libro degli associati,
b) il registro delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati e del Direttivo;
c) il giornale di cassa con l’indicazione delle entrate e delle uscite.
Il Segretario è responsabile della tenuta dei registri, degli atti contabili (in mancanza del Tesoriere) e dei verbali di cui al presente articolo.

VARIE
ART. 19 – Sia nelle riunioni dell’Assemblea degli associati che in quelle del Direttivo non potranno essere discusse proposte non iscritte all’ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l’urgenza chiedendone l’immediata trattazione.
Gli associati e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all’Assemblea degli associati ed al Direttivo determinati argomenti, devono darne avviso al Presidente in tempo utile per l’inserimento nell’Ordine del Giorno.
ART. 20 – Per modificare lo Statuto occorrono la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 21 – All’Associazione è vietato attribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, per statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 22 – In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diverse disposizioni di legge.